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Legge-quadro sul volontariato: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Se la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, perché allora è possibile dopo un certo tempo il passaggio dalla qualifica di volontario alla qualifica di stipendiato?

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in rosso un volontario. La legge esige che esso non possa percepire uno stipendio
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fatta la legge, trovato l’inganno. Il volontario dopo sei mesi cambia qualifica, e diventa stipendiato.

ONLUS, fatta la legge trovato l’inganno.

La legge 11 agosto .. dice all’articolo 2: “L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.”, e poi “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato”.

Questa norma è disattesa sistematicamente con la possibilità, per i volontari, di passare dopo un certo lasso di tempo dall’altra parte della barricata, per cui la legge è valida solo se si tiene conto della ONLUS in un certo istante. Se si estende e si guarda alla ONLUS con anche il fattore tempo, ecco disattesa la legge che esigeva la incompatibilità tra volontari e lavoro subordinato: il volontario prende lo stipendio, ma tanto non è più iscritto come volontario…

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Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato

Art. 2 – Attività di volontariato

  1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

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Art. 3 – Organizzazione di volontariato

4.   Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

Legge 11 agosto 1991, n. 266

 

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onlus, fatta la legge trovato l’inganno

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